Normative e diritti4 min di lettura

Collocamento mirato: chi viene assunto a termine non perde più il posto in graduatoria. La nuova legge

La legge 112/2026 modifica la legge 68/1999: chi accetta un contratto a termine o apprendistato mantiene il posto in graduatoria fino alla stabilizzazione.

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Una novità concreta e attesa da tempo per le persone con disabilità che cercano lavoro stabile attraverso il collocamento mirato: la legge 112 del 2026 — conversione del decreto-legge 62/2026 (il cosiddetto "Decreto Lavoro 2026") — modifica la legge 12 marzo 1999, n. 68 introducendo una tutela nuova per chi accetta un contratto a tempo determinato o di apprendistato.

Il problema che la nuova norma risolve

La legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità prevede che chi è iscritto alle liste del collocamento mirato acquisisca una posizione in graduatoria in base a una serie di fattori (anzianità di iscrizione, reddito, carichi familiari). Più alta è la posizione, maggiore è la priorità nell'avvio al lavoro.

Il meccanismo tradizionale funzionava così: una volta assunti, le persone con disabilità uscivano dalla graduatoria. Se il rapporto di lavoro cessava (scadenza del contratto a termine, fine dell'apprendistato), dovevano reiscriversi, perdendo la posizione acquisita in precedenza.

Questo creava un dilemma pratico molto diffuso: molte aziende propongono contratti a tempo determinato o di apprendistato come primo passo verso l'assunzione stabile, ma chi li accettava rischiava di perdere anni di anzianità in graduatoria nel caso in cui la stabilizzazione non fosse avvenuta.

La soluzione introdotta dalla legge 112/2026

La legge 112/2026 inserisce un nuovo art. 5-bis nell'art. 8 della legge 68/1999. Il testo stabilisce che le persone con disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento nell'azienda, anche quando:

  • Vengono assunte con contratto di lavoro a tempo determinato
  • Vengono assunte con contratto di apprendistato professionalizzante

La posizione viene mantenuta fino alla trasformazione del contratto in tempo indeterminato, o fino alla stipulazione di un nuovo contratto a tempo indeterminato. Se il rapporto termina senza stabilizzazione, la persona torna in graduatoria nella posizione precedente all'assunzione temporanea.

Perché questa modifica è significativa

Nel sistema del collocamento mirato, il contratto a tempo determinato e l'apprendistato sono spesso la porta d'ingresso verso l'occupazione stabile. Molte aziende — specialmente quelle di medie dimensioni — preferiscono sperimentare l'inserimento prima di procedere alla stabilizzazione, che è una scelta comprensibile nell'ottica dell'inclusione lavorativa efficace.

Con la norma precedente, chi accettava questa "fase di ingresso" si trovava a rischiare la propria posizione in graduatoria se la trasformazione non andava a buon fine. La nuova disposizione rimuove questo rischio, rendendo più conveniente accettare contratti flessibili come trampolino verso la stabilità.

Il contesto più ampio: la riforma del collocamento mirato

La modifica si inserisce in un periodo di attenzione normativa al collocamento mirato. Come già commentato nel nostro articolo sulla riforma della disabilità (d.lgs. 62/2024), il sistema di inserimento lavorativo delle persone con disabilità è oggetto di una revisione progressiva che punta a valorizzare competenze e aspirazioni della persona, non solo la "residuale capacità lavorativa".

La tutela della graduatoria nei contratti flessibili si affianca ad altri interventi recenti:

  • La nuova disciplina degli accomodamenti ragionevoli (art. 17, d.lgs. 62/2024)
  • Il progetto di vita come strumento di programmazione del percorso verso il lavoro
  • Il rifinanziamento del Fondo per il diritto al lavoro (76,1 milioni per le assunzioni)

Chi è già in una situazione di questo tipo

La norma si applica ai rapporti di lavoro in essere dal momento della sua entrata in vigore. Per chi ha già un contratto a tempo determinato in corso nel collocamento mirato, la posizione in graduatoria è tutelata a partire dall'entrata in vigore della legge 112/2026. Per le situazioni pregresse (chi aveva già perso la posizione per questo motivo) non è prevista retroattività.

Cosa fare se si è in lista del collocamento mirato

Se sei iscritto alle liste del collocamento mirato e ti viene offerto un contratto a tempo determinato o di apprendistato:

  1. Verifica che il datore di lavoro sia soggetto alla legge 68/1999 (almeno 15 dipendenti): in tal caso l'assunzione può avvenire attraverso il collocamento mirato
  2. Comunica al Centro per l'Impiego l'avvio del rapporto di lavoro (obbligatorio per legge)
  3. Conserva tutta la documentazione del rapporto di lavoro per eventuali contestazioni future
  4. Alla cessazione del contratto (se non trasformato), rivolgiti subito al Centro per l'Impiego per ripristinare la posizione in graduatoria

Domande frequenti

La norma vale anche per i contratti di somministrazione (interinale)? La legge 112/2026 menziona esplicitamente il contratto a tempo determinato e l'apprendistato. Per i contratti di somministrazione occorre verificare l'interpretazione delle circolari che saranno emanate dal Ministero del Lavoro.

Vale anche per chi è stato assunto con contratto a termine da un'azienda non soggetta all'obbligo della legge 68? La tutela della posizione in graduatoria riguarda il rapporto tra il lavoratore con disabilità e le liste del collocamento mirato, indipendentemente dall'obbligo del datore. Anche un'assunzione volontaria (senza obbligo) può beneficiare di questa tutela.

Cosa succede se il datore rifiuta di stabilizzare il contratto senza motivo valido? Il rifiuto ingiustificato della stabilizzazione non è direttamente sanzionato da questa norma, che tutela solo la posizione in graduatoria. Per i casi di discriminazione o violazione del diritto al lavoro, si applicano le tutele generali della legge 68/1999 e del d.lgs. 216/2003.

Per approfondire

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