Trasporti e mobilità15 min di lettura

Viaggiare in aereo con disabilità: la guida completa alle regole ENAC su assistenza PRM, sedie a ruote, batterie al litio e cani guida

Come richiedere l'assistenza PRM, imbarcare sedia a ruote e batterie al litio, portare farmaci e cani guida in aereo: la guida ENAC aggiornata al 2026.

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Le persone con disabilità e a mobilità ridotta (PRM) hanno diritto a viaggiare in aereo alle stesse condizioni degli altri passeggeri, senza costi aggiuntivi. Lo garantisce il Regolamento (CE) n. 1107/2006, applicato in Italia dall'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile): assistenza gratuita in aeroporto e a bordo, trasporto di sedie a ruote e cani guida, richiesta da fare almeno 48 ore prima della partenza.

Chi tutela i diritti dei passeggeri con disabilità in aereo?

Il quadro normativo si basa su tre atti principali:

  • il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, che riconosce alle persone con disabilità e a mobilità ridotta lo stesso diritto alla libera circolazione degli altri cittadini;
  • il Decreto Ministeriale n. 107/T del 24 luglio 2007, che designa ENAC come organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento in Italia;
  • il Decreto Legislativo n. 24/2009, che introduce le sanzioni per chi viola queste regole.

Su questa base ENAC ha emanato la Circolare GEN 02B, che stabilisce le modalità operative e gli standard di qualità che gestori aeroportuali e compagnie aeree devono rispettare. Il Regolamento si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto dell'Unione Europea (oltre a Norvegia, Islanda e Svizzera) e ai voli in arrivo operati da un vettore comunitario.

Chi è considerato PRM? Il Regolamento definisce persona a mobilità ridotta chiunque abbia una mobilità ridotta nell'uso del trasporto a causa di una disabilità fisica, sensoriale o motoria, permanente o temporanea, di una disabilità intellettiva, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'assistenza adeguata.

Come richiedere l'assistenza PRM prima del volo

La richiesta va fatta alla compagnia aerea, all'agenzia di viaggio o al tour operator con cui si prenota il biglietto, non direttamente in aeroporto. È questo soggetto, poi, ad avere l'obbligo di trasmettere le informazioni al gestore degli aeroporti di partenza, arrivo ed eventuale transito, almeno 36 ore prima dell'orario di partenza pubblicato.

Per il passeggero, la regola pratica è una sola: avvisare almeno 48 ore prima della partenza, idealmente già al momento della prenotazione, perché i posti dedicati a bordo e le risorse di assistenza a terra sono limitati. Chi non prenota in anticipo rischia tempi di attesa più lunghi o, nei casi peggiori, di non riuscire a imbarcarsi per esaurimento dei posti riservati.

Una volta in aeroporto, occorre presentarsi ai punti designati (interni o esterni al terminal) con il seguente anticipo, salvo diverso orario comunicato dal vettore:

  • almeno un'ora prima della partenza pubblicata, se ci si presenta direttamente ai banchi check-in;
  • almeno due ore prima, se ci si presenta a un punto di chiamata dedicato all'interno del perimetro aeroportuale.

Le sigle IATA per i diversi tipi di assistenza

Il servizio richiesto viene classificato con codici standard riconosciuti a livello internazionale:

  • BLND – persona cieca o ipovedente;
  • DEAF – persona sorda o con disabilità uditiva;
  • DPNA – persona con disabilità intellettiva o comportamentale;
  • WCHR – persona che non può percorrere lunghe distanze ma è autonoma su scale e a bordo;
  • WCHS – persona che non può percorrere lunghe distanze né salire le scale, ma è autonoma a bordo;
  • WCHC – persona completamente immobile, che necessita di assistenza totale dall'arrivo in aeroporto al termine del volo.

Cosa deve garantire il gestore aeroportuale

Il gestore dell'aeroporto è responsabile dell'assistenza da terra fino all'imbarco (e dallo sbarco all'uscita, in arrivo). Deve consentire gratuitamente al passeggero PRM di:

  • comunicare il proprio arrivo ai punti designati, dentro e fuori dal terminal;
  • essere accompagnato al banco check-in e completare le formalità di registrazione;
  • superare i controlli di sicurezza, doganali e di emigrazione;
  • imbarcarsi e sbarcare tramite elevatori (ambulift), sedie a ruote o altra assistenza necessaria;
  • recuperare il bagaglio, compresa l'eventuale sedia a ruote imbarcata in stiva;
  • prendere i voli in coincidenza, con assistenza sia a terra sia a bordo;
  • accedere ai servizi igienici, se necessario;
  • ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza per tutte le attrezzature necessarie alla mobilità;
  • ricevere assistenza per i cani da assistenza riconosciuti.

Il gestore deve inoltre indicare in modo chiaro i punti di arrivo e partenza per i passeggeri PRM e pubblicare i propri standard di qualità (obbligo che non si applica agli scali con meno di 150.000 passeggeri l'anno).

Cosa deve garantire la compagnia aerea a bordo

Durante il volo, la responsabilità dell'assistenza passa alla compagnia aerea, che deve:

  • trasportare gratuitamente in cabina i cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della normativa nazionale;
  • trasportare, oltre alle apparecchiature mediche, fino a due ausili per la mobilità per passeggero (comprese le sedie a ruote elettriche), con preavviso di 48 ore e nel rispetto delle norme sulle merci pericolose;
  • comunicare le informazioni essenziali sul volo in formato accessibile;
  • fare ogni sforzo ragionevole per assegnare, su richiesta, posti a sedere adeguati alle esigenze del passeggero e, se presente un accompagnatore, un posto vicino a lui;
  • assistere il passeggero, se necessario, per raggiungere i servizi igienici.

Ausili per la mobilità: sedie a ruote, stampelle, deambulatori

Ogni passeggero PRM ha diritto a portare fino a due dispositivi di ausilio (per esempio una sedia a ruote e un paio di stampelle) come bagaglio registrato, gratuitamente e senza limiti di peso legati al bagaglio normale, purché ci sia spazio a bordo e il trasporto sia compatibile con le norme sulle merci pericolose. Non è richiesto un certificato medico per ottenere l'assistenza gratuita, anche se la compagnia può chiedere informazioni aggiuntive sul tipo di ausilio.

Nella maggior parte dei casi la sedia a ruote viaggia in stiva, come ultimo bagaglio caricato e primo scaricato; una sedia manuale pieghevole di dimensioni ridotte può, in alcuni casi, essere ammessa in cabina, ma va sempre verificato con la compagnia. A bordo, per gli spostamenti nel corridoio, l'equipaggio utilizza la aisle chair, una sedia a ruote stretta dedicata.

Sedie a ruote elettriche e batterie: le regole di sicurezza

Le batterie che alimentano sedie a ruote e scooter elettrici sono classificate come merci pericolose nel trasporto aereo, e per questo seguono regole specifiche fissate dalle norme IATA sulle merci pericolose (Dangerous Goods Regulations), a cui la maggior parte delle compagnie fa riferimento, salvo poi applicare eventuali limiti più restrittivi.

Batterie non fuoriuscenti (a secco, gel, AGM, piombo sigillato): possono restare montate sulla sedia a ruote e viaggiare in stiva, purché fissate saldamente e con i terminali isolati per prevenire cortocircuiti.

Batterie agli ioni di litio:

  • devono aver superato il test internazionale UN38.3;
  • la capacità massima generalmente ammessa è di 300 Wh per la batteria principale, oppure due batterie da 160 Wh ciascuna;
  • se non sono fissate in modo permanente al dispositivo, vanno rimosse e trasportate in cabina come bagaglio a mano, con i contatti protetti (nastro isolante o custodia singola);
  • la sedia a ruote, con la batteria rimossa, viaggia in stiva.

Prima del volo conviene sempre:

  • avvisare la compagnia aerea con almeno 48 ore di anticipo, indicando peso, dimensioni e tipo di batteria della sedia a ruote o dello scooter;
  • portare con sé la scheda tecnica o il manuale del produttore, con le specifiche della batteria;
  • verificare i limiti dimensionali: molte compagnie fissano un massimo di 81 cm di altezza x 119 cm di larghezza x 119 cm di profondità a sedia ripiegata, oltre i quali serve un'autorizzazione preventiva (così come per i dispositivi sopra i 150 kg);
  • fotografare la sedia a ruote prima della consegna, utile in caso di danni da segnalare con un reclamo.

Le indicazioni tecniche IATA più recenti (edizione 2025-2026) chiedono inoltre agli operatori di mettere il dispositivo in modalità di trasporto (non a ruota libera), isolare anche i circuiti ausiliari (sedile, inclinazione) e, per le batterie installate che superano complessivamente i 300 Wh, valutare misure di sicurezza aggiuntive, come una carica ridotta indicativamente al 25%.

Apparecchiature mediche e ossigeno a bordo

Le apparecchiature mediche portatili a batteria (per esempio i concentratori di ossigeno portatili, POC) generalmente non rientrano nel limite dei due ausili di mobilità, ma richiedono quasi sempre una autorizzazione al trasporto e un nulla osta medico rilasciati dalla compagnia aerea, da richiedere almeno 48 ore prima della partenza inviando la scheda tecnica del dispositivo.

Le piccole bombole di ossigeno o aria compressa per uso medico durante il volo sono ammesse solo se la compagnia aerea non può fornire il servizio con i propri mezzi, e comunque previo certificato medico. L'uso di ossigeno personale a bordo va sempre concordato in anticipo con il vettore.

Farmaci e liquidi medicinali: la deroga ai limiti LAG

I limiti generali sui liquidi, aerosol e gel (LAG) in cabina – un litro complessivo in contenitori da massimo 100 ml – non si applicano ai medicinali. Il passeggero può portare con sé medicinali liquidi o solidi indispensabili per scopi medico-terapeutici o dietetici, strettamente personali e necessari per la durata del viaggio, anche in quantità superiori, previa presentazione di una prescrizione medica ai controlli di sicurezza. La stessa deroga vale per gli alimenti speciali, compresi quelli per l'infanzia.

Per siringhe, aghi o farmaci iniettabili è opportuno portare con sé una lettera del medico che ne attesti la necessità: i controlli di sicurezza aeroportuali possono richiederla per autorizzare il trasporto di questi oggetti a bordo.

Cani guida e cani di assistenza

L'articolo 7 del Regolamento (CE) 1107/2006 garantisce a ogni passeggero con disabilità il diritto di viaggiare, per l'intero volo, con un cane da assistenza riconosciuto dalla legge, gratuitamente e in cabina. Questo diritto è distinto e più ampio rispetto alle regole generali sul trasporto di animali domestici: non prevede limiti di peso o di razza, e non richiede un trasportino.

Il numero massimo di cani guida imbarcabili su un volo dipende dalle dimensioni e dalla configurazione interna dell'aeromobile, perché il cane deve essere posizionato in un'area che non ostacoli le operazioni normali o di emergenza: per questo è consigliabile informare la compagnia il prima possibile, e comunque entro le 48 ore, indicando la necessità di viaggiare con un cane d'assistenza.

Per la documentazione, è opportuno avere con sé: la certificazione che attesta l'addestramento del cane come cane guida o di assistenza, il microchip, il libretto sanitario aggiornato e, per i voli internazionali, il passaporto europeo per animali da compagnia. È importante non confondere i cani guida/di assistenza – tutelati dal Regolamento 1107/2006 su qualunque compagnia, comprese le low cost – con i cani di supporto emotivo, che diverse compagnie (tra cui easyJet) non equiparano ai cani da assistenza.

Bagaglio aggiuntivo per materiale sanitario

Oltre ai due ausili di mobilità e alle apparecchiature mediche, molte compagnie aeree consentono di registrare gratuitamente un bagaglio aggiuntivo per materiale sanitario (fino a circa 23 kg secondo le policy più diffuse), da dichiarare al momento della prenotazione insieme alla richiesta di assistenza PRM. Le condizioni esatte variano da vettore a vettore ed è sempre bene verificarle in anticipo.

Quando può essere rifiutato l'imbarco

Il rifiuto di una prenotazione o dell'imbarco a causa della disabilità o della mobilità ridotta è ammesso solo in due casi:

  • per giustificati motivi di sicurezza previsti dalla legge;
  • per impossibilità tecnica, quando le dimensioni della cabina passeggeri o dei portelloni dell'aeromobile rendono fisicamente impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto del passeggero.

In questi casi la compagnia aerea deve informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta, formalizzarle per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Il passeggero (e l'eventuale accompagnatore) a cui sia stato negato l'imbarco per questi motivi ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un volo alternativo, secondo il Regolamento (CE) 261/2004.

Cosa fare in caso di disservizio: il reclamo a ENAC

Se l'assistenza non viene fornita o è inadeguata, il primo passo è presentare reclamo:

  • alla società di gestione aeroportuale, per la mancata o inadeguata assistenza a terra;
  • alla compagnia aerea, per problemi legati a prenotazione, acquisto o assistenza a bordo.

Se la risposta ricevuta non è ritenuta conforme al Regolamento, il passeggero può inoltrare reclamo a ENAC, che è l'organismo responsabile in Italia e ha il potere di sanzionare i soggetti inadempienti. Il reclamo può essere presentato:

  • tramite il modulo online sul sito ENAC (sezione "Diritti dei passeggeri a mobilità ridotta");
  • via e-mail all'indirizzo pax.disabili@enac.gov.it.

Si può fare reclamo a ENAC per disservizi avvenuti in un aeroporto italiano, su voli in partenza da un aeroporto italiano (qualunque sia il vettore) o su voli in arrivo in Italia operati da un vettore UE. Per i danni alla sedia a ruote o ad altri ausili, va inoltre compilato al momento dell'arrivo il PIR (Property Irregularity Report), lo stesso modulo usato per i bagagli danneggiati o smarriti.

L'assistenza PRM nei principali aeroporti italiani

Il Regolamento (CE) 1107/2006 attribuisce a ogni gestore aeroportuale la responsabilità di organizzare e garantire il servizio di assistenza PRM sul proprio scalo, spesso tramite una struttura dedicata (comunemente chiamata "Sala Amica" o "Sala Assistenze Speciali"). Ecco i riferimenti dei principali aeroporti italiani:

AeroportoGestore aeroportualeServizio di assistenza PRM
Roma Fiumicino e CiampinoADR – Aeroporti di RomaADR Assistance
Milano Malpensa e LinateSEAAssistenza PRM SEA
Venezia Marco PoloGruppo SAVEAssistenza speciale SAVE
Bergamo Orio al SerioSACBOSala Amica SACBO
Torino CaselleSAGATSala Amica SAGAT
Bologna Guglielmo MarconiAeroporto di Bologna S.p.A.Servizio PRM (Regolamento di Scalo)
Palermo Falcone-BorsellinoGESAPSala Assistenze Speciali
Catania FontanarossaSACSala Amica
Cagliari ElmasSOGAERAssistenza PRM SOGAER
Trieste – Ronchi dei LegionariTrieste AirportAssistenza PRM Trieste Airport
ParmaSo.Ge.A.P.Servizio svolto dalla Croce Rossa Italiana

Per gli scali non elencati (tra cui Napoli, Bari, Brindisi, Firenze, Pisa, Genova e gli altri aeroporti minori), il Regolamento si applica comunque integralmente: i riferimenti del servizio PRM e i relativi contatti sono pubblicati sul sito di ciascun aeroporto e nella rispettiva Carta dei Servizi PRM, redatta secondo la metodologia della Circolare ENAC GEN 06.

Le regole cambiano da una compagnia aerea all'altra?

Il diritto all'assistenza gratuita e al trasporto di ausili è garantito dal Regolamento europeo su tutte le compagnie che operano voli da o per l'UE, comprese le low cost. Cambiano invece, da vettore a vettore, le procedure operative, i limiti di potenza delle batterie (spesso più restrittivi rispetto ai massimi IATA) e le politiche sui cani, come mostra il confronto:

CompagniaPreavviso richiestoBatterie al litio per ausili di mobilitàCani guida/assistenza
ITA AirwaysEntro 48 ore, con modulo dedicato (Battery-Powered Mobility Aids Form)Max 160 Wh (o 8 g di litio metallico) per dispositivo; batterie al piombo sigillate max 100 Wh/12 V; serve autorizzazione al trasportoAmmessi gratuitamente in cabina, previa comunicazione anticipata
RyanairAl momento della prenotazione, comunque entro 48 oreBatteria principale max 300 Wh, oppure due batterie max 160 Wh ciascuna; dimensioni piegata entro 81x119x119 cmAmmessi su tutti i voli verso Paesi UE (non su Marocco e Israele)
easyJetAlmeno 48 ore primaBatterie agli ioni di litio fino a 160 Wh; litio-metallo tra 2 e 8 g solo per dispositivi mediciAmmessi solo i cani guida certificati, non i cani di supporto emotivo
Wizz AirAlmeno 48 ore primaAccettate sedie a ruote manuali o con batterie non perforabili, fissate e con terminali isolatiUn cane guida per volo, gratuito

Prima di ogni viaggio è comunque consigliabile verificare la pagina "assistenza speciale" o "passeggeri con disabilità" del sito della compagnia scelta, perché le condizioni tecniche (in particolare sulle batterie) vengono aggiornate periodicamente in base alle normative internazionali sulle merci pericolose.

In Italia: a chi rivolgersi

In Italia, il punto di riferimento unico per i diritti dei passeggeri con disabilità nel trasporto aereo è ENAC, sia per informazioni preventive sia per reclami:

  • sito: sezione "Diritti dei passeggeri a mobilità ridotta (PRM)" su enac.gov.it;
  • e-mail reclami: pax.disabili@enac.gov.it;
  • modulo di reclamo online, disponibile sul portale ENAC ("Direzione Tutela dei Diritti del Passeggero").

Per l'assistenza pratica in aeroporto, invece, il riferimento immediato resta sempre il gestore dello scalo di partenza, arrivo o transito, tramite i punti di chiamata dedicati o la Sala Amica/Assistenze Speciali.

Domande frequenti

Devo pagare per l'assistenza PRM o per portare la sedia a ruote in aereo? No. L'assistenza in aeroporto e a bordo, il trasporto di fino a due ausili di mobilità e delle apparecchiature mediche sono sempre gratuiti, per legge.

Serve un certificato medico per richiedere l'assistenza? No, non è obbligatorio per ottenere l'assistenza di base. La compagnia aerea può però chiedere informazioni aggiuntive, per esempio sul tipo di batteria della sedia a ruote o su apparecchiature mediche particolari.

Cosa succede se la mia sedia a ruote viene danneggiata durante il volo? Va segnalato subito all'arrivo, compilando il PIR (Property Irregularity Report) presso l'ufficio bagagli dell'aeroporto, e poi presentando reclamo alla compagnia aerea; se la risposta non è soddisfacente, si può coinvolgere ENAC.

Posso viaggiare da solo se non sono autosufficiente? Dipende dalla compagnia e dal grado di autosufficienza: alcune richiedono un accompagnatore maggiorenne per i passeggeri classificati WCHC o comunque non autosufficienti, in base ai criteri di sicurezza pubblicati dal vettore.

Per approfondire

Fonte principale: ENAC – Passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta

Altre pagine ENAC di riferimento: Prima del volo · In aeroporto · FAQ PRM · Reclami · Circolare GEN 02B

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