Bonus barriere architettoniche 2026: il 75% è scaduto, ecco cosa rimane
Il bonus del 75% per le barriere architettoniche è scaduto il 31 dicembre 2025. Nel 2026 restano il bonus ristrutturazione al 50%, l'IVA al 4% e i contributi della Legge 13/89.
Dal 1° gennaio 2026 il bonus del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è più disponibile: la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non ha previsto la proroga. Chi ha sostenuto spese entro il 31 dicembre 2025 mantiene il diritto alla detrazione, da indicare nelle dichiarazioni dei redditi successive. Per i nuovi interventi avviati dal 2026 esistono comunque altre agevolazioni concrete e ancora convenienti.
Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2026
Il bonus del 75% era stato introdotto dall'art. 119-ter del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) e prorogato più volte fino al 31 dicembre 2025. Dal 30 dicembre 2023 (D.L. 212/2023) il perimetro era stato ristretto ai soli interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici in edifici già esistenti.
Con la scadenza del 31 dicembre 2025, questa detrazione potenziata cessa. La Legge di Bilancio 2026 non ha introdotto una nuova misura equivalente.
Per chi ha pagato entro il 31 dicembre 2025: il diritto è cristallizzato. Le spese si detraggono in 10 rate annuali di pari importo nelle successive dichiarazioni dei redditi (730 o Modello Redditi PF).
Le agevolazioni disponibili nel 2026
Anche senza il 75%, eliminare le barriere architettoniche in casa conviene. Queste misure restano attive e possono essere cumulate tra loro:
Bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR)
- 50% della spesa se l'immobile è adibito ad abitazione principale (prima casa), su un massimale di 96.000 euro per unità immobiliare
- 36% della spesa per le altre abitazioni, stessa base massima
- Detrazione ripartita in 10 quote annuali
- Non è richiesta la certificazione di disabilità: chiunque può accedere all'agevolazione per interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici
IVA agevolata al 4%
Per l'acquisto e l'installazione di montascale, servoscala e piattaforme elevatrici destinati a persone con disabilità si applica l'aliquota IVA del 4% invece del 22% ordinario. L'agevolazione si ottiene direttamente in fattura, senza attendere la dichiarazione dei redditi.
Contributi della Legge 13/1989
La Legge 13/1989 prevede contributi a fondo perduto erogati dai Comuni per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni private. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza prima dell'avvio dei lavori. L'importo varia in base alla spesa sostenuta, al grado di disabilità e alle risorse disponibili del Comune. Alcune Regioni (tra cui Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) integrano i fondi statali con contributi regionali aggiuntivi.
Come si cumulano le agevolazioni
Le tre misure si possono combinare. Un esempio pratico: per un montascale da 7.000 euro, applicando l'IVA al 4% si risparmia immediatamente circa 1.260 euro sul prezzo finale. Applicando poi il bonus ristrutturazione al 50% (abitazione principale) sulla spesa residua, l'intervento può costare effettivamente meno della metà del prezzo iniziale. Eventuali contributi Legge 13/89 del Comune riducono ulteriormente la spesa, a condizione che la somma totale delle agevolazioni non superi la spesa effettivamente sostenuta.
Importante: il bonus ristrutturazione non è cumulabile con la detrazione del 19% per spese sanitarie sulla stessa spesa. Occorre scegliere l'agevolazione più conveniente.
Gli interventi ammessi al bonus ristrutturazione
Rientrano nella categoria degli interventi agevolabili quelli finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, tra cui:
- installazione di ascensori e montacarichi in edifici esistenti
- installazione di montascale a poltroncina, servoscala e piattaforme elevatrici
- costruzione o adeguamento di rampe per persone con mobilità ridotta
- adeguamento di bagni accessibili (porte, sanitari, pavimenti) nel rispetto del D.M. 236/1989
- realizzazione di strumenti tecnologici — compresa la domotica — idonei a favorire la mobilità interna ed esterna dell'abitazione alle persone con necessità di sostegno intensivo
Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici previsti dal D.M. Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989.
Le aliquote previste fino al 2028
| Anno | Prima casa | Altre abitazioni | Tetto massimo |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| Dal 2028 | 30% | 30% | 48.000 € |
Il 2026 è quindi l'ultimo anno con l'aliquota al 50% per la prima casa.
Chi può accedere al bonus ristrutturazione
A differenza del bonus 75% (che era accessibile a tutti senza vincoli di disabilità), il bonus ristrutturazione per le barriere architettoniche si applica agli interventi sugli immobili residenziali (singole unità o parti comuni condominiali). Non sono agevolabili gli interventi su immobili non residenziali (uffici, capannoni, negozi) che invece rientravano nel perimetro del 75%.
Possono accedere: proprietari, locatari, comodatari e, in generale, chiunque sostenga la spesa e abbia un titolo idoneo sull'immobile al momento dell'avvio dei lavori.
Domande frequenti
Ho pagato i lavori a dicembre 2025 ma li ho finiti a gennaio 2026: ho perso il 75%? Per il bonus 75% vale il criterio di cassa: conta la data del pagamento effettivo (bonifico o altro mezzo tracciabile), non la data di fine lavori. Se hai pagato entro il 31 dicembre 2025, hai diritto alla detrazione anche se i lavori si sono conclusi nel 2026.
Devo avere la certificazione di disabilità per usare il bonus ristrutturazione sulle barriere? No. Il bonus ristrutturazione (50%/36%) per l'eliminazione delle barriere architettoniche spetta a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla presenza di persone con disabilità nell'immobile o nel condominio.
Posso cumulare IVA al 4%, bonus ristrutturazione e contributi Legge 13/89? Sì, le tre misure sono cumulabili, a condizione che la somma delle agevolazioni non superi la spesa effettivamente sostenuta.
L'asseverazione tecnica è ancora obbligatoria? Per il bonus 75% (spese fino al 31/12/2025) era obbligatoria l'asseverazione di un tecnico abilitato. Per il bonus ristrutturazione ordinario non è richiesta l'asseverazione, ma gli interventi devono rispettare i requisiti del D.M. 236/1989 per essere agevolabili come eliminazione delle barriere architettoniche.
Per approfondire
- Agenzia delle Entrate — Agevolazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche
- Agenzia delle Entrate — Guida aggiornata 2026 sui bonus edilizi
- Normattiva — Art. 119-ter D.L. 34/2020
- Ministero dei Lavori Pubblici — D.M. 236/1989 (requisiti tecnici accessibilità)


