PEBA: a 40 anni dalla legge, meno del 40% dei Comuni capoluogo ha un piano contro le barriere architettoniche
A 40 anni dall'obbligo di legge, solo 45 Comuni capoluogo su 118 hanno approvato il PEBA. L'indagine Coscioni (luglio 2026) mappa lo stato città per città.
Solo 45 Comuni capoluogo su 118 — il 38,1% — hanno approvato il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) attraverso una delibera del Consiglio comunale, come richiesto dalla legge. È il dato principale dell'indagine dell'Associazione Luca Coscioni, aggiornata al 9 luglio 2026, che monitora lo stato di attuazione dei PEBA in tutti i Comuni capoluogo italiani a quarant'anni dall'introduzione dell'obbligo normativo.
Che cos'è il PEBA e perché è obbligatorio?
Il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) è uno strumento di pianificazione urbana che ogni Comune italiano è tenuto ad adottare. Previsto dall'articolo 32, comma 21 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'obbligo è stato successivamente esteso agli spazi urbani dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il PEBA deve:
- rilevare e classificare per priorità le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici e negli spazi urbani del territorio comunale;
- proporre le soluzioni progettuali per ogni barriera individuata;
- stimare i costi degli interventi;
- programmare la rimozione degli ostacoli nel tempo.
Non si tratta di un documento puramente descrittivo: un PEBA ben fatto è una strategia operativa che traduce l'obbligo normativo in azioni concrete. La sua approvazione avviene di norma con delibera del Consiglio comunale.
I numeri dell'indagine Coscioni (luglio 2026)
L'Associazione Luca Coscioni ha condotto un monitoraggio capillare sui 118 Comuni capoluogo italiani (Roma è esclusa perché il PEBA è di competenza dei 15 Municipi), consultando le sezioni "Amministrazione trasparente" dei siti comunali e promuovendo accessi agli atti dove mancavano informazioni. L'ultimo aggiornamento è del 9 luglio 2026.
Il quadro che emerge è il seguente:
45 Comuni (38,1%) hanno un PEBA approvato con delibera del Consiglio comunale. Tra questi figurano Milano, Venezia, Verona, Firenze, Brescia, Pisa, Trento, Lecce, Taranto, L'Aquila, Potenza, Campobasso e molti altri.
17 Comuni (14,4%) si trovano in una fase intermedia: hanno adottato il piano con delibera di Giunta — ma senza l'approvazione finale del Consiglio — oppure dispongono di strumenti assimilabili al PEBA. Rientrano in questa categoria Bologna, Genova, Ancona, Bergamo, Terni, Grosseto e Treviso.
22 Comuni (18,6%) stanno lavorando alla realizzazione del piano. Torino, Trieste, Rimini, Palermo, Sassari, Massa, Novara e Matera, tra gli altri, si trovano in questa fase.
34 Comuni (28,8%) non hanno informazioni disponibili o non hanno predisposto alcun piano. Tra le città più grandi in questa situazione: Napoli, Bari, Cagliari, Catanzaro, Reggio di Calabria, Frosinone e diversi capoluoghi siciliani.
Perché così pochi, dopo 40 anni?
L'obbligo esiste dal 1986, ma non è mai stato accompagnato da meccanismi di enforcement efficaci. Nel tempo si sono stratificati diversi fattori:
mancanza di risorse dedicate nei bilanci comunali, assenza di sanzioni per l'inadempienza, scarsa priorità politica rispetto ad altre opere pubbliche e, in alcuni casi, difficoltà tecniche nella mappatura capillare del patrimonio edilizio e degli spazi urbani. La novità positiva è che il Decreto Legislativo n. 222/2023, parte della riforma della disabilità, ha reintrodotto il tema con una nuova enfasi: il concetto di accessibilità universale è ora inteso come diritto esigibile, non come concessione discrezionale.
I casi positivi: cosa fa la differenza?
Dall'indagine emergono anche esempi virtuosi. Il Comune di Verona ha approvato il 17 luglio 2026 il secondo stralcio del proprio PEBA, con 982 barriere architettoniche mappate e oltre 6 milioni di euro programmati per gli interventi, integrando il lavoro con il Sistema Informativo Geografico Integrato comunale. Il Comune di Udine ha adottato tre stralci successivi tra il 2022 e il 2025, dimostrando che il PEBA può essere un documento dinamico e progressivamente aggiornato.
Il Comune di Catania rappresenta invece un caso emblematico delle conseguenze dell'inadempienza: il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — su ricorso dell'Associazione Luca Coscioni — ha condannato il Comune per non aver adottato il PEBA, nominando un commissario ad acta per la sua realizzazione. Una sentenza che stabilisce un precedente importante: l'omissione del PEBA è una violazione dei diritti delle persone con disabilità, censurabile in sede giurisdizionale.
Come verificare la situazione nel proprio Comune?
Ogni cittadino e cittadina può verificare lo stato del PEBA nella propria città attraverso la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, cercando nella sezione "Pianificazione e governo del territorio" o "Piani di settore".
Chi volesse segnalare l'assenza del piano o errori nell'indagine può contattare l'Associazione Luca Coscioni all'indirizzo info@associazionelucacoscioni.it.
Come segnalare una barriera architettonica?
In molti Comuni è possibile segnalare barriere architettoniche attraverso:
- il sito istituzionale del Comune, spesso nella sezione "Segnalazioni" o "Sportello del cittadino";
- l'app Comuni-chiamo o piattaforme simili adottate dalle singole amministrazioni;
- una comunicazione scritta agli uffici tecnici comunali o alla Polizia Locale, in caso di barriere su suolo pubblico.
Domande frequenti
Il PEBA è obbligatorio per tutti i Comuni italiani? Sì. La Legge 41/1986 e la successiva Legge 104/1992 impongono l'obbligo a tutti i Comuni italiani in quanto amministrazioni pubbliche. Non è prevista una soglia minima di dimensione demografica.
Cosa succede se un Comune non ha il PEBA? Fino ad oggi le conseguenze pratiche sono state limitate, data l'assenza di sanzioni automatiche. Il caso di Catania (TAR Sicilia) ha però stabilito che l'inadempienza può essere portata in tribunale e può portare alla nomina di un commissario ad acta.
Un PEBA adottato solo dalla Giunta è valido? L'adozione da parte della Giunta è un atto propedeutico, ma l'approvazione definitiva spetta al Consiglio comunale. Un piano adottato solo dalla Giunta è incompleto dal punto di vista procedurale.
Come si differenzia il PEBA dal Piano di Accessibilità Urbana? Il PEBA si concentra sugli edifici pubblici e sugli spazi urbani di competenza comunale. Il Piano di Accessibilità Urbana ha un perimetro più ampio, ma in assenza del secondo, il PEBA rimane lo strumento normativo principale.
Per approfondire
Fonte: Associazione Luca Coscioni — I PEBA nei Comuni capoluogo italiani a 40 anni dalla legge istitutiva (aggiornamento: 9 luglio 2026)
Verona: Secondo stralcio PEBA approvato il 17 luglio 2026
Sentenza Catania: TAR Sicilia accoglie il ricorso Coscioni sul PEBA

