Il Garante per i diritti delle persone con disabilità può ora fare ispezioni e ricorrere al giudice: cosa cambia dal 24 luglio 2026
Dal 24 luglio 2026 il Garante disabilità ha nuovi poteri: ispezioni nelle strutture, pareri preventivi sugli atti della PA e facoltà di ricorrere al giudice.
Dal 24 luglio 2026 l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità ha acquisito nuovi e significativi poteri di tutela e controllo. Il Decreto Legislativo 18 giugno 2026, n. 123, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026, amplia in modo concreto la capacità di intervento del Garante: non più solo un organo di monitoraggio e promozione dei diritti, ma un soggetto con strumenti operativi per intervenire direttamente a tutela dei cittadini e delle cittadine con disabilità.
Cos'è il Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità?
L'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità è stata istituita con il Decreto Legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024, nell'ambito della più ampia riforma della disabilità avviata con la legge delega n. 227/2021. Il suo compito originario era promuovere e monitorare l'attuazione dei diritti delle persone con disabilità, garantire il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia nel 2009) e raccogliere segnalazioni di discriminazione.
Il Decreto Legislativo n. 123/2026 è un provvedimento correttivo e integrativo che rafforza questa architettura, rendendola più efficace sul piano pratico.
Quali sono i nuovi poteri dal 24 luglio 2026?
Il decreto introduce quattro novità sostanziali:
Ispezioni nelle strutture sanitarie e assistenziali. Il Garante può ora effettuare controlli diretti presso ospedali, strutture sociosanitarie, case di cura, centri diurni e qualsiasi struttura o programma destinato alle persone con disabilità. L'obiettivo è verificare il rispetto concreto dei diritti fondamentali e prevenire situazioni di sfruttamento, violenza o abuso.
Pareri preventivi sugli atti della pubblica amministrazione. Quando una pubblica amministrazione o un soggetto gestore di servizi pubblici intende adottare un atto normativo o regolamentare che incide sulla vita delle persone con disabilità, il Garante può esprimere un parere entro 30 giorni. Questo strumento trasforma il Garante in un presidio preventivo, non solo reattivo.
Ricorso al giudice. Il Garante acquisisce la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria quando accerta violazioni dei diritti delle persone con disabilità da parte di enti pubblici o privati. Può anche richiedere la nomina di un commissario ad acta nei casi di inadempienza grave e persistente.
Vigilanza su sfruttamento, violenza e abuso. Il decreto precisa esplicitamente che il Garante non si limita a promuovere i diritti, ma esercita anche vigilanza attiva sulla prevenzione e il contrasto di episodi di sfruttamento, violenza e abuso in tutte le strutture e i programmi dedicati alle persone con disabilità.
Come cambia la struttura organizzativa?
Per supportare le nuove funzioni, il decreto aumenta il numero massimo di esperti e consulenti tecnici da 8 a 15. Cresce anche il raccordo con organismi internazionali: il Garante potrà ora interfacciarsi con enti omologhi a livello europeo e con organizzazioni specializzate in materia di disabilità.
Cosa significa concretamente per le persone con disabilità?
Questi nuovi poteri aprono canali di tutela che prima non esistevano. Chi vive o frequenta una struttura sanitaria o assistenziale, chi assiste un familiare, chi lavora in questo ambito o chi vuole segnalare una situazione problematica, può ora rivolgersi al Garante sapendo che l'Autorità ha strumenti concreti per intervenire — non solo raccomandare.
Il decreto amplia anche la protezione verso i soggetti più vulnerabili all'interno delle strutture, includendo esplicitamente la tutela da abusi e violenze, un tema spesso sottorappresentato nel dibattito pubblico.
Domande frequenti
Da quando sono in vigore i nuovi poteri? Le nuove competenze sono in vigore dal 24 luglio 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026.
Chi può rivolgersi al Garante? Chiunque ritenga che i propri diritti — o quelli di una persona con disabilità — siano stati violati può presentare una segnalazione al Garante. Il Garante può anche agire d'ufficio quando viene a conoscenza di situazioni di violazione.
Il Garante può intervenire anche contro i privati? Sì. Il decreto estende l'ambito di intervento anche ai soggetti privati che gestiscono strutture o servizi per le persone con disabilità, non solo alle pubbliche amministrazioni.
Dove si trova il Garante? Le informazioni istituzionali sull'Autorità Garante sono disponibili sul sito ufficiale della riforma della disabilità: riformadisabilita.gov.it.
Per approfondire
Fonte: Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2026 — D.Lgs. n. 123/2026
Approfondimento: AteneoWeb — Garante nazionale per i diritti delle persone con disabilità: nuove competenze dal 24 luglio
Contesto normativo: Decreto Legislativo n. 20/2024 — istituzione del Garante


